Corte Costituzionale - sentenza 141/2019

giurisprudenza nazionale - national case-law

Data – Date :

06/03/2019

Note – Notes:

La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Bari con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Rispetto agli obblighi di criminalizzazione, non sono presenti obblighi di criminalizzazione espliciti ma al paragrafo 4.4 viene citata la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente «la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime», la quale invita specificamente gli Stati membri a impegnarsi per ridurre la “domanda” che è alla base del traffico di esseri umani, anche valutando la possibilità di prevedere come reato l’utilizzo di servizi che sono oggetto di sfruttamento, qualora l’agente sia a conoscenza che la persona è vittima di tratta (art. 18, paragrafo 4).

Norme penali italiane rilevanti – Relevant italian rules:

Art. 2, 3, 13 , 25 , 27, 41 Costituzione Italiana

Parole chiave – Keywords:

Corte Costituzionale - Constitutional Court